Associazione Donne in Campo
Art. 1
Costituzione
E' costituita l'Associazione Donne in Campo. L'Associazione Donne in Campo è un'Associazione di persone promossa dalla CIA.
Donne in Campo, come previsto dall'art. 7 dello Statuto CIA, è componente del Sistema CIA. Essa opera in armonia con le finalità della Confederazione Italiana Agricoltori, della quale condivide i principi fondamentali e statutari, e nell'ambito delle linee di politica generale fissate dalla CIA.
Donne in Campo è un'Associazione senza fini di lucro ed ha durata illimitata.
Donne in Campo ha Sede in Roma (RM).
Art. 2
Principi fondamentali
Donne in Campo è un'Associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuovendo - in particolare - la crescita culturale, morale, civile ed economica delle imprenditrici agricole e di tutte le donne che operano nel mondo rurale.
Donne in Campo è impegnata a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità e l'equilibrio di genere tra donne e uomini.
Donne in Campo opera per promuovere e sostenere la partecipazione delle donne ai processi decisionali e negli organismi dirigenti a tutti i livelli, istituzionali ed economico-sociali di carattere locale, nazionale, europeo ed internazionale considerando la presenza della diversità come catalizzatore di innovazione, visione del mercato, creatività.
Donne in Campo opera perché il principio dell'equilibrio di genere sia base di riferimento nei criteri di composizione degli organismi rappresentativi del Sistema CIA, tenendo conto del numero delle iscritte alla CIA nelle diverse realtà territoriali.
Art. 3
Scopi e attività
In relazione ai principi di cui al precedente articolo, gli scopi dell'Associazione Donne in Campo sono:
- promuovere l'imprenditorialità femminile, creare e sostenere le reti imprenditoriali di donne, assistere/formare modelli o alleanze di imprenditrici e ideare iniziative miranti a migliorare lo spirito imprenditoriale, la professionalità e la sicurezza delle donne nelle zone rurali e favorirne l'inserimento negli organi direttivi di imprese e associazioni;
- promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a realizzare condizioni di equilibrio di genere tra donne e uomini a livello territoriale, nazionale, europeo ed internazionale;
- operare per adeguare la legislazione nazionale ed europea ai principi dell'equilibrio di genere tra donne e uomini;
- operare una efficace azione di formazione, informazione, divulgazione ed assistenza tecnica alle imprenditrici agricole ed alle donne impegnate nel comparto agricolo;
- promuovere le attività di vendita diretta delle imprenditrici e delle donne dell'agricoltura anche attraverso l'elaborazione di forme innovative di filiera corta;
- approfondire i problemi dell'imprenditoria femminile mediante studi, ricerche e lo sviluppo di opportune collaborazioni con enti di ricerca, istituti, ecc.;
- partecipare a bandi e progetti, sia regionali che nazionali che europei per la elaborazione o l'approfondimento di tematiche connesse alle imprenditoriali agricola femmine ed al suo sviluppo e sostegno;
- sviluppare intese e collaborazioni con le associazioni femminili del mondo agricolo, del mondo imprenditoriale, dei settori economico e sociale, con particolare riferimento a quelle delle piccole e medie imprese a livello territoriale, nazionale ed internazionale.
Donne in Campo può promuovere e costituire a tutti i livelli, in sinergia con il Sistema CIA, Società, Enti ed Istituti per l'erogazione di servizi in attuazione di disposizioni legislative regionali, nazionali, europee ed internazionali e per sviluppare progettualità rispondenti alle proprie finalità statutarie.
Art. 4
Articolazione territoriale
L'Associazione Donne in Campo si organizza in strutture corrispondenti agli ambiti confederali del sistema Cia dei quali è componente.
L'Associazione Donne in Campo si articola in Associazioni provinciali e/o in Associazioni Regionali che acquisiscono il presente statuto mediante apposita delibera della Giunta. Esse, operano nei rispettivi ambiti, con lo stesso statuto nazionale, avendo però autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria. Eleggono i propri organi dirigenti, la Presidente - che ha la rappresentanza legale ai rispettivi livelli - la Giunta, l'Assemblea, l'Assemblea elettiva. Possono partecipare a progetti regionali e provinciali e rispondono direttamente delle obbligazioni in essi assunte.
Le Associazione Donne in Campo Regionali e provinciali, qualora ricorrano motivate ragioni organizzative e funzionali, ovvero siano già dotate di atti costitutivi, d'intesa con il corrispondente livello confederale, possono dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alla struttura del presente statuto nazionale.
Donne in Campo persegue l'obiettivo della distinzione tra le funzioni di rappresentanza attribuite agli organi elettivi che la esercitano nella loro collegialità e la responsabilità della gestione delle politiche e dell'efficienza delle strutture che è attribuita a dirigenti indicati e nominati dagli organi stessi, d'intesa con i corrispondenti organi confederali.
Le associate a donne in Campo aderiscono alle associazioni provinciali, ove costituite, ovvero direttamente alle associazioni Regionali, che rilasciano le relative tessere di adesione.
Art. 5
Le associate
Possono far parte dell'Associazione:
a) le donne che a qualsiasi titolo conducono, in forma singola o associata, imprese agricole, o partecipano alla conduzione, in forma singola od associata, di imprese agricole;
b) le donne che con diverso ruolo, svolgono la loro attività lavorativa in ambito rurale;
c) le donne studenti o diplomate o laureate di istituti tecnici e professionali agrari e forestali, veterinarie e scienze delle produzioni animali, ed altre discipline comunque interessate agli scopi dell'Associazione;
d) le dipendenti del Sistema CIA;
e) le dirigenti di Organismi, Istituti, Associazioni nazionali o locali o europee che operano nel settore agricolo o rurale.
La Giunta ai diversi livelli associativi può deliberare di associare donne che condividono i principi sanciti dal presente statuto e se fanno promotrici.
Art. 6
Prescrizioni
L'Associazione Donne in Campo, quale componente del Sistema CIA, fa propri e recepisce il regolamento ed il codice etico della CIA Nazionale.
Inoltre gli organi ai diversi livelli associativi di Donne in Campo possono essere formati esclusivamente da iscritte a Donne in Campo e sono rinnovati in occasione del rinnovo - anche anticipato – degli Organi della CIA.
Art. 7
Organi Nazionali
Sono organi nazionali dell'Associazione:
- l'Assemblea Elettiva;
- l'Assemblea Nazionale;
- la Giunta nazionale;
- la Presidente;
In quanto componenti del Sistema CIA, gli organi nazionali di Donne in Campo decadono automaticamente al momento della convocazione dell'Assemblea dei delegati CIA. Gli organi direttivi di Donne in Campo a tutti i livelli sono composti da almeno i 2/3 di imprenditrici agricole.
Ove non previsto diversamente, gli organi sono costituiti regolarmente quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Negli organi di Donne in Campo non è ammesso il voto per delega.
Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, tranne nei casi esplicitamente previsti dallo statuto, ovvero dal regolamento.
Tutti gli organi dirigenti dell'Associazione, a qualunque livello, sono elettivi e, di norma, durano in carica quattro anni. All'elezione si procede di norma con voto palese. Ove un quinto dei presenti aventi diritto al voto lo richieda, si procede con voto segreto.
Art. 8
Assemblea Elettiva
L'Assemblea Elettiva è convocata ogni quattro anni dalla Presidente Nazionale su conforme deliberazione della Giunta Nazionale, contenente un apposito regolamento.
Essa è composta dalle delegate elette ogni quattro anni, dalle assemblee elettive delle Associazioni regionali, a loro volta espressione delle delegate elette dalle assemblee elettive delle Associazioni provinciali o equivalenti ove costituite, in relazione e proporzione alla rispettiva consistenza associativa.
In caso di necessità, la Giunta può deliberare, previa conforme delibera della Direzione Nazionale CIA, la convocazione dell'Assemblea Elettiva anticipatamente prima della scadenza ordinaria dei quattro anni.
L'assemblea Elettiva ha i seguenti poteri e compiti:
- approva il documento politico-programmatico;
- approva e modifica lo statuto nazionale;
- elegge l'Assemblea Nazionale.
L'Assemblea Elettiva è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei presenti; è ritenuta valida in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e delibera validamente con il voto del 50% più uno dei presenti.
Art. 9
Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è eletta dall'Assemblea Elettiva ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione tra un'Assemblea Elettiva e l'altra. L'Assemblea Nazionale è composta da un minimo di 55 ad un massimo di 70 membri, secondo i criteri di cui all'art. 40 dello statuto CIA e cioè da due terzi di imprenditrici agricole.
L'Assemblea nazionale:
- elegge la Presidente, di concerto con la Giunta Nazionale CIA;
- elegge la Giunta Nazionale;
- stabilisce le linee generali di azione politica di programma e di indirizzo dell'Associazione Donne in Campo in armonia con gli obiettivi politici e le strategie associative della CIA.
L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l'anno, su proposta della Presidente, dalla Giunta Nazionale, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei componenti.
L'Assemblea Nazionale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno. Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.
Art. 10
La Giunta
La Giunta opera secondo il principio di collegialità ed è composta da un minimo di 10 ad un massimo di 25 membri; si riunisce su convocazione della Presidente o su richiesta di un terzo delle componenti e delibera a maggioranza delle presenti.
La Giunta ha il compito di:
- elaborare la linea politica dell'Associazione Donne in Campo ed adottare le iniziative per rendere operanti le decisioni congressuali e dell'Assemblea Nazionale;
- approvare la proposta di preventivo economico e di rendiconto consuntivo trasmessi alla CIA;
- eleggere, d'intesa con la Giunta CIA, una o più Vicepresidenti, indicando, nel caso di più Vicepresidenti, la Vicepresidente Vicaria;
- convocare l'Assemblea Nazionale;
- nominare, d'intesa con la Giunta CIA, la Coordinatrice Nazionale e fissarne le competenze;
La Giunta ha tutti i poteri, nell'ambito delle previsioni del bilancio preventivo, di straordinaria amministrazione.
Art. 11
Presidente Nazionale
La Presidente Nazionale è imprenditrice agricola professionale; è eletta dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica per quattro anni, per non più di due mandati pieni e consecutivi, ha la rappresentanza politica, legale e processuale e la firma sociale verso terzi per gli affari di competenza dell'Associazione nazionale.
Convoca e presiede le riunioni della Giunta e dell'Assemblea Nazionale. Presiede i lavori dell'Assemblea Elettiva.
La Presidente può conferire deleghe per il compimento degli atti, su parere conforme della giunta; per quanto attiene alle attività di gestione ordinaria il Presidente delega la Coordinatrice Nazionale.
In caso di assenza o impedimento, la Presidente Nazionale è sostituita dalla Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, dalla Vice Presidente Vicaria.
Venendo a mancare, per qualunque motivo, la Presidente Nazionale, l'Assemblea Elettiva è convocata dalla Giunta Nazionale entro sei mesi per l'elezione della nuova Presidente.
Art. 12
Risoluzione di controversie
La risoluzione di qualunque controversia che insorga tra Donne in Campo nazionale e le altre strutture territoriali ovvero tra le medesime associazioni e tra associati ed organi di Donne in Campo, in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto ed alla legittimità delle deliberazioni degli organi di Donne in Campo, viene demandata al Collegio Nazionale dei Garanti CIA con i poteri e le funzioni ad esso attribuite.
Art. 13
Patrimonio e Finanziamento dell'Associazione
L'Associazione Donne in Campo Nazionale utilizza, per il perseguimento dei propri fini, le strutture organizzative della CIA ai diversi livelli confederali.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- da contributi straordinari degli associati, da sottoscrizioni volontarie;
- da eventuali contributi di altri soggetti, enti, istituti e associazioni.
In caso di scioglimento di Donne in Campo, il patrimonio sarà devoluto integralmente alla Confederazione Italiana Agricoltori. Ove ciò non fosse possibile, sarà devoluto ad Associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.
Art. 14
Autonomia Giuridica e Finanziaria
Gli ambiti associativi costituenti Donne in Campo - Donne in Campo Provinciali, Donne in Campo Regionali, Donne in Campo Nazionale - hanno propri patrimoni e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni assunte, avendo piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.
Art. 15
Bilanci
La predisposizione del preventivo economico dell'Associazione Donne in Campo prevederà, nelle entrate, il budget stabilito dalla Giunta CIA e comprenderà le spese di gestione dell'Associazione.
Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi, redatti con il criterio della competenza secondo lo schema unico CIA. L'esercizio sociale dura dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Al fine di promuovere il rafforzamento e la costituzione dell'Associazione sul territorio sono previsti, di concerto con CIA ai vari livelli, stanziamenti per la realizzazione di progetti promossi e gestiti dall'Associazione stessa e per garantire i relativi supporti funzionariali.
Art. 16
Rapporti tra le Strutture Donne in Campo
Donne in Campo Provinciali e Donne in Campo Regionali, quali componenti del Sistema CIA, si uniformano ed utilizzano il logotipo Donne in Campo, seguito o preceduto dalla relativa specificazione.
La Giunta Nazionale, d'intesa con la Direzione Nazionale CIA, approva il regolamento per l'uso del marchio registrato Donne in Campo.
La Giunta Nazionale Donne in Campo decide l'estromissione delle Associazioni Provinciali o equivalenti e Regionali ed il loro commissariamento ed ogni altro provvedimento sanzionatorio a carico di Donne in Campo Regionali o provinciali nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento CIA.
Art. 17
Doveri e Sanzioni Disciplinari
Tutti gli ambiti territoriali che costituiscono l'Associazione, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi di Donne in Campo, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale CIA, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico CIA e dei deliberati degli organi nazionali.
La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale CIA. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA su richiesta dell'organo di appartenenza o della Presidente, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento CIA.
La Giunta Nazionale assicura e provvede alla esecuzione delle decisioni del Collegio dei Garanti nelle forme più opportune.
Art. 18
Incompatibilità
Non possono accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente di Donne in Campo:
- le non iscritte alla CIA;
- le appartenenti ad altre Organizzazioni professionali agricole.
Per quanto riguarda le incompatibilità vale quanto previsto nell'art. 35 dello Statuto CIA.
Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi di Donne in Campo.
Art. 19
Logotipo e Simbolo
Il simbolo di Donne in Campo è costituito da un papavero di colore rosso con gambo verde e una spiga di colore giallo i cui gambi si incrociano, e dalla scritta Donne in Campo. I caratteri delle lettere D e C sono maiuscole, mentre la preposizione "in" è minuscolo corsivo, di colore grigio.
Detto simbolo è stato registrato in data 24 Febbraio 2009 al n. RM 2009C001009 codice 58 presso la Camera di Commercio di Roma.
Art. 20
Approvazione dello Statuto e scioglimento dell'Associazione
Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Elettiva Donne in Campo previa verifica di conformità da parte della Direzione nazionale CIA.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Elettiva che provvede a nominare anche il liquidatore o i liquidatori.
Lo scioglimento può essere deliberato dalla Assemblea Elettiva in seduta plenaria con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano per analogia le norme previste dallo Statuto nazionale della CIA ovvero, ove non compatibili, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia